Onorevoli Colleghi! - Come è stato adeguatamente documentato a livello scientifico, la dispersione di luce artificiale al di fuori degli spazi che necessitano di essere illuminati provoca effetti deleteri sull'ambiente naturale notturno. In tale contesto, la luce dispersa verso l'alto illumina le particelle atmosferiche creando uno sfondo luminoso che impedisce le osservazioni del cielo stellato e, quindi, ostacola la ricerca astronomica.
      Come è stato altresì opportunamente rilevato dalla Commissione sull'inquinamento luminoso, costituita in seno all'Unione astrofili italiani (UAI), «i raggi luminosi (fotoni o onde elettromagnetiche) emessi da fonti artificiali, quali lampioni stradali, torri-faro, globi ed insegne, e diretti verso il cielo danno luogo all'inquinamento luminoso, cioè alla rottura dell'equilibrio naturale luce/buio. L'effetto più immediato attribuibile all'inquinamento luminoso è l'azione di "oscuramento" della visione notturna del cielo, come può essere facilmente riscontrato osservando il cielo di notte dalle nostre città. Con un tale cielo i nostri avi non avrebbero scoperto nulla; invece i popoli di Oriente del primo millennio avanti Cristo e forse anche molto prima, secondo alcuni interessanti studi sulla civiltà sumerica posero le basi dell'astronomia proprio grazie al cielo limpido e nero, trasferendo così le loro conoscenze a Copernico, Keplero e Galileo. Lontani sono quei tempi e l'uomo moderno, guidato dalla sua cecità, illumina a giorno le città perché ha paura del buio. Sembrerà strano, ma è stata creata una "notte diurna" con uno "spreco energetico delle stelle"».
      Da tali considerazioni, che tra l'altro affrontano in modo specifico soltanto un

 

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profilo del più complesso problema rappresentato dall'inquinamento luminoso, deriva la necessità di una politica energetica e delle emissioni luminose che sia finalmente ispirata a concezioni tecnicamente nuove ed economicamente più razionali di quelle alle quali ci siamo, inopinatamente, ispirati negli ultimi decenni. Per realizzare tale obiettivo sarà quindi necessario - e in tale direzione si muove la proposta di legge in oggetto - favorire l'affermazione di una nuova «filosofia» della gestione delle emissioni luminose inquinanti, basata essenzialmente - senza che ciò implichi una irrazionale tendenza ad un «oscuramento selvaggio» del nostro territorio, che potrebbe arrecare paradossali benefìci ad attività malavitose e delinquenziali - sul divieto di orientare sorgenti di luce verso l'alto, al di fuori delle situazioni in cui ciò sia realmente necessario e comunque sempre in base a precise prescrizioni; sull'adozione di dispositivi in grado di ridurre il flusso di potenza e il numero di punti luce durante le ore centrali della notte; sull'utilizzazione di lampade con potenza adeguata alle esigenze reali alle quali sono destinate; sull'impiego di lampade ad alta efficienza; sull'utilizzazione, infine, di lampioni con ottiche non disperdenti luce lateralmente e in alto o, comunque, schermati.
      In sostanza, si tratta di contemperare le esigenze legate alla ricerca astronomica con quelle riconducibili a sostanziali risparmi energetici, senza tuttavia rinunziare agli oggettivi vantaggi derivanti dall'illuminazione di strade e di agglomerati urbani, prevenendo l'inquinamento luminoso sul territorio nazionale, al fine di tutelare l'ambiente, di conservare gli equilibri ecologici delle aree naturali protette, nonché di agevolare le attività di ricerca e di divulgazione scientifica degli osservatori astronomici.
      Nella XI e nella XII legislatura alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica furono presentati alcuni progetti di legge sulla materia.
      Nella XIII legislatura, al Senato della Repubblica, il 26 giugno 1997 le Commissioni X e XIII iniziarono l'esame del disegno di legge (atto Senato n. 751) presentato dal senatore Diana. Seguirono altre due sedute il 1o luglio 1997 ed il 21 luglio 1998.
      Il 26 gennaio 2000, le due Commissioni esaminarono anche il disegno di legge presentato dal senatore Specchia il 17 febbraio 1999 (atto Senato n. 3814) e decisero le costituzione di un comitato ristretto che il 1o giugno 2000 presentò alle Commissioni un testo unificato. In quella occasione ai due disegni di legge fu congiunto un terzo disegno di legge (atto Senato n. 4515) presentato dal senatore Semenzato.
      Il 5 luglio 2002, a firma del senatore Specchia e altri, fu ripresentato al Senato della Repubblica (atto Senato n. 1572) il testo unificato predisposto dal comitato ristretto che, con la presente proposta di legge, viene riproposto con alcune modifiche.
 

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